(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16  del
                          14 novembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. La presente legge disciplina l'offerta  turistica,  ricettiva  e
balneare regionale esercitata da imprese turistiche ovvero da enti  o
da  associazioni  in  forma  imprenditoriale  mediante  le   seguenti
tipologie: 
    a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo III, Capo I; 
    b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo III, Capo
II; 
    c) altre strutture ricettive di cui al Titolo IV  con  esclusione
delle mini aree di sosta di cui all'art. 25; 
    d) marina resort di cui al Titolo V; 
    e) stabilimenti balneari, spiagge  libere  attrezzate  e  spiagge
asservite di cui al Titolo VII; 
    f) parchi divertimento permanenti, inclusi parchi  acquatici,  di
cui al decreto ministeriale 23 maggio 2003 (Criteri e  modalita'  per
l'erogazione di contributi in favore delle  attivita'  di  spettacolo
viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo  unico  per
lo  spettacolo,  di  cui  alla  legge  30  aprile   1985,   n.   163.
Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento) e alle altre
leggi e regolamenti vigenti in materia; 
    g) agenzie di viaggio e turismo di cui alla  legge  regionale  1°
aprile 2014, n. 7 (Organizzazione  ed  intermediazione  di  viaggi  e
soggiorni turistici); 
    h)  ulteriori  imprese,  definite  dalla  Giunta  regionale,  che
esercitano prevalentemente attivita' economiche  organizzate  per  la
produzione, la commercializzazione e la gestione  di  prodotti  e  di
servizi turistici concorrenti alla formazione dell'offerta  turistica
regionale. 
  2. I bed & breakfast e gli affittacamere, con  capacita'  ricettiva
fino ad un massimo di tre camere, possono essere gestiti in forma non
imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, sulla base di
quanto  disposto  dalla  disciplina  statale   vigente,   avvalendosi
esclusivamente della propria organizzazione familiare. 
  3.  La  presente  legge  disciplina,  altresi',  gli   appartamenti
ammobiliati ad uso turistico di cui al Titolo VI, che, in quanto mere
locazioni   a   fini   turistici,   non    costituiscono    attivita'
imprenditoriale.